Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
    Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli  estremi  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). 
 
                               Art. 1 
 
             Misure di sostegno per le attivita' chiuse 
 
  1. Il Fondo per il sostegno delle attivita'  economiche  chiuse  di
cui  all'articolo  2  del  decreto-legge  25  maggio  2021,  n.   73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e'
rifinanziato in misura pari a 20 milioni  di  euro  per  l'anno  2022
destinati alle attivita' che alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto risultano chiuse  in  conseguenza  delle  misure  di
prevenzione  adottate  ai  sensi  dell'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge  24  dicembre   2021,   n.   221((,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  18  febbraio   2022,   n.   11)).   Per
l'attuazione della presente  disposizione  si  applicano,  in  quanto
compatibili, le vigenti misure attuative disciplinate dall'articolo 2
del decreto-legge n. 73  del  2021,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge n. 106 del 2021. 
  2.  Per  i  soggetti  esercenti   attivita'   d'impresa,   arte   o
professione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale  o  la  sede
operativa nel territorio dello Stato, le cui attivita' sono vietate o
sospese ((fino al 31 marzo 2022)) ai sensi dell'articolo 6, comma  2,
del  decreto-legge  24  dicembre  2021  n.  221,  ((convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11,)) sono sospesi: 
    a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di
cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600 e delle trattenute relative all'addizionale
regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualita'  di
sostituti d'imposta, nel mese di gennaio 2022; 
    b) i termini  dei  versamenti  relativi  all'imposta  sul  valore
aggiunto in scadenza nel mese di gennaio 2022. 
  3. I versamenti sospesi ai sensi del comma 2 sono effettuati, senza
applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica  soluzione  ((entro
il 16 ottobre 2022)). Non si fa luogo  al  rimborso  di  quanto  gia'
versato. 
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 20 milioni di  euro  per
l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 32. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   2,   del
          decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.  106  (Misure
          urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese,
          il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali): 
                «Art.  2  (Fondo  per  il  sostegno  delle  attivita'
          economiche chiuse). - 1. Al fine di favorire la continuita'
          delle attivita' economiche per le quali, per effetto  delle
          misure adottate ai sensi degli articoli 1 e 2  del  decreto
          legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con  modificazioni,
          dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sia stata disposta,  nel
          periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e la  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, la chiusura per un periodo complessivo  di  almeno
          cento giorni, nello stato di previsione del Ministero dello
          sviluppo economico e' istituito un fondo, denominato "Fondo
          per il sostegno delle attivita' economiche chiuse", con una
          dotazione di 140 milioni di euro per l'anno 2021. 
                2. I soggetti beneficiari  e  l'ammontare  dell'aiuto
          sono determinati, nei limiti della dotazione finanziaria di
          cui al comma 1, sulla base dei criteri individuati, tenendo
          conto delle misure di ristoro gia' adottate  per  specifici
          settori economici nonche' dei contributi  a  fondo  perduto
          concessi ai sensi  dell'articolo  1  del  decreto-legge  22
          marzo 2021, n. 41,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 21 maggio 2021, n. 69, e dell'articolo 1 del presente
          decreto,  con  decreto   del   Ministero   dello   sviluppo
          economico, di concerto con  il  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla  data
          di entrata in vigore del presente decreto. Con il  medesimo
          decreto si provvede altresi' ad  individuare  modalita'  di
          erogazione della misura  tali  da  garantire  il  pagamento
          entro i successivi trenta giorni. 
                3. I contributi  sono  concessi  nel  rispetto  della
          Comunicazione della Commissione europea del 19  marzo  2020
          C(2020) 1863 final «Quadro  temporaneo  per  le  misure  di
          aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia   nell'attuale
          emergenza del COVID-19», e successive modificazioni. 
                4. Alla copertura degli oneri del presente  articolo,
          pari a 140 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede  ai
          sensi dell'articolo 77. 
                4-bis. La dotazione del fondo di cui all'articolo 38,
          comma  3,  del  decreto-legge  22  marzo   2021,   n.   41,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio  2021,
          n. 69, e' incrementata di 50 milioni  di  euro  per  l'anno
          2021 al fine di provvedere, nel limite di spesa autorizzato
          ai sensi del presente comma che costituisce  tetto  massimo
          di   spesa,   al   ristoro    delle    perdite    derivanti
          dall'annullamento, dal rinvio o dal  ridimensionamento,  in
          seguito all'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  delle
          fiere nonche' al ristoro dei soggetti erogatori di  servizi
          di logistica e trasporto e di allestimento che abbiano  una
          quota superiore al 51 per cento  dei  ricavi  derivante  da
          attivita' riguardanti fiere e congressi. 
                4-ter. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 50
          milioni di euro  per  l'anno  2021,  si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione del Fondo di cui  all'articolo  1,
          comma 200, della legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  come
          rifinanziato  dall'articolo  77,  comma  7,  del   presente
          decreto. 
                4-quater. L'efficacia delle  disposizioni  del  comma
          4-bis e' subordinata all'autorizzazione  della  Commissione
          europea  ai  sensi  dell'articolo  108,  paragrafo  3,  del
          Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.» 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   6,   del
          decreto-legge 24 dicembre  2021,  n.  221  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11 (Proroga
          dello stato di emergenza nazionale e ulteriori  misure  per
          il   contenimento   della   diffusione   dell'epidemia   da
          COVID-19): 
                «Art. 6 (Disposizioni in materia di eventi di massa o
          di feste all'aperto, nonche' in materia di sale  da  ballo,
          discoteche e locali assimilati). - 1. Dalla data di entrata
          in vigore del presente decreto fino  al  31  gennaio  2022,
          sono vietati le feste, comunque denominate,  gli  eventi  a
          queste assimilati e i concerti che implichino assembramenti
          in spazi aperti. 
                2. Nel medesimo periodo  di  cui  al  comma  1,  sono
          sospese le attivita' che si  svolgono  in  sale  da  ballo,
          discoteche e locali assimilati.» 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  23  e  24  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600 (Disposizioni  comuni  in  materia  di  accertamento
          delle imposte sui redditi): 
                «Art. 23 (Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente).
          - 1. Gli enti e  le  societa'  indicati  nell'articolo  87,
          comma  1,  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917, le societa' e associazioni  indicate
          nell'articolo 5 del  predetto  testo  unico  e  le  persone
          fisiche  che  esercitano  imprese  commerciali,  ai   sensi
          dell'articolo  51  del  citato  testo  unico,   o   imprese
          agricole,  le  persone  fisiche  che  esercitano   arti   e
          professioni,  il  curatore  fallimentare,  il   commissario
          liquidatore   nonche'   il   condominio   quale   sostituto
          d'imposta, i quali corrispondono  somme  e  valori  di  cui
          all'articolo 48 dello stesso testo  unico,  devono  operare
          all'atto del pagamento una ritenuta  a  titolo  di  acconto
          dell'imposta sul reddito delle persone fisiche  dovuta  dai
          percipienti, con obbligo di rivalsa . Nel caso  in  cui  la
          ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza,
          in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti  in  denaro,
          il sostituito e' tenuto a versare  al  sostituto  l'importo
          corrispondente all'ammontare della ritenuta. 
                1-bis  I  soggetti  che   adempiono   agli   obblighi
          contributivi sui  redditi  di  lavoro  dipendente  prestato
          all'estero   di   cui    all'articolo    48,    concernente
          determinazione del  reddito  di  lavoro  dipendente,  comma
          8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
          con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986, n. 917, devono  in  ogni  caso  operare  le  relative
          ritenute. 
                2. La ritenuta da operare e' determinata: 
                  a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori,
          di cui all'articolo 48 del testo unico  delle  imposte  sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  esclusi   quelli
          indicati alle successive lettere b) e  c),  corrisposti  in
          ciascun periodo di paga, con le aliquote  dell'imposta  sul
          reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo  di
          paga  i  corrispondenti  scaglioni  annui  di  reddito   ed
          effettuando le detrazioni previste negli articoli 12  e  13
          del citato testo unico, rapportate al  periodo  stesso.  Le
          detrazioni di cui all'articolo 12 del  citato  testo  unico
          sono riconosciute se  il  percipiente  dichiara  di  avervi
          diritto, indica  le  condizioni  di  spettanza,  il  codice
          fiscale dei  soggetti  per  i  quali  si  usufruisce  delle
          detrazioni e si impegna  a  comunicare  tempestivamente  le
          eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per
          i  periodi  di  imposta   successivi.   L'omissione   della
          comunicazione    relativa    alle    variazioni    comporta
          l'applicazione delle sanzioni previste  dall'  articolo  11
          del  decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.  471,  e
          successive modificazioni; 
                  b) sulle mensilita' aggiuntive e sui compensi della
          stessa natura, con le  aliquote  dell'imposta  sul  reddito
          delle   persone   fisiche,   ragguagliando   a    mese    i
          corrispondenti scaglioni annui di reddito; 
                  c) sugli  emolumenti  arretrati  relativi  ad  anni
          precedenti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), del
          citato testo unico, con i criteri di cui  all'articolo  18,
          dello  stesso   testo   unico,   intendendo   per   reddito
          complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro
          dipendente corrisposti  dal  sostituto  al  sostituito  nel
          biennio  precedente,  effettuando  le  detrazioni  previste
          negli articoli 12 e 13 del medesimo testo unico; 
                  d) sulla parte imponibile del trattamento  di  fine
          rapporto e delle  indennita'  equipollenti  e  delle  altre
          indennita' e somme di cui all'articolo 16, comma 1, lettera
          a),  del  citato  testo  unico  con  i   criteri   di   cui
          all'articolo 17 dello stesso testo unico; 
                  d-bis) 
                  e) sulla parte imponibile delle somme e dei  valori
          di  cui  all'articolo  48,  del  citato  testo  unico,  non
          compresi nell'articolo  16,  comma  1,  lettera  a),  dello
          stesso testo unico, corrisposti agli eredi  del  lavoratore
          dipendente, con l'aliquota stabilita per il primo scaglione
          di reddito. 
                3. I soggetti indicati nel comma 1 devono effettuare,
          entro il 28 febbraio dell'anno successivo  e,  in  caso  di
          cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione,
          il conguaglio tra le  ritenute  operate  sulle  somme  e  i
          valori di cui alle lettere a) e b) del comma 2, e l'imposta
          dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti  stessi,
          tenendo conto delle detrazioni  eventualmente  spettanti  a
          norma degli articoli 12 e 13 del testo unico delle  imposte
          sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917,   e   successive
          modificazioni, e delle detrazioni eventualmente spettanti a
          norma  dell'articolo  15  dello  stesso  testo   unico,   e
          successive modificazioni, per oneri a fronte dei  quali  il
          datore  di  lavoro  ha  effettuato   trattenute,   nonche',
          limitatamente agli oneri di cui al comma 1,  lettere  c)  e
          f), dello stesso articolo, per erogazioni in conformita'  a
          contratti collettivi o ad accordi e regolamenti  aziendali.
          In caso  di  incapienza  delle  retribuzioni  a  subire  il
          prelievo delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine
          anno  entro  il  28  febbraio  dell'anno   successivo,   il
          sostituito puo' dichiarare per  iscritto  al  sostituto  di
          volergli versare  l'importo  corrispondente  alle  ritenute
          ancora dovute, ovvero,  di  autorizzarlo  a  effettuare  il
          prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga  successivi
          al secondo dello stesso periodo di imposta.  Sugli  importi
          di cui e' differito il pagamento si applica l'interesse  in
          ragione dello 0,50 per cento mensile, che e'  trattenuto  e
          versato nei termini e con  le  modalita'  previste  per  le
          somme cui  si  riferisce.  L'importo  che  al  termine  del
          periodo d'imposta non e' stato  trattenuto  per  cessazione
          del rapporto di lavoro o per incapienza delle  retribuzioni
          deve essere comunicato all'interessato che deve  provvedere
          al versamento entro il 15 gennaio dell'anno successivo.  Se
          alla formazione del reddito di lavoro dipendente concorrono
          somme o valori prodotti all'estero le imposte ivi pagate  a
          titolo  definitivo  sono  ammesse  in  detrazione  fino   a
          concorrenza  dell'imposta  relativa  ai  predetti   redditi
          prodotti all'estero. La disposizione del periodo precedente
          si applica anche nell'ipotesi in cui le somme  o  i  valori
          prodotti all'estero abbiano concorso a formare  il  reddito
          di lavoro dipendente in periodi  d'imposta  precedenti.  Se
          concorrono  redditi  prodotti  in  piu'  Stati  esteri   la
          detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato. 
                4.  Ai  fini  del  compimento  delle  operazioni   di
          conguaglio di fine anno  il  sostituito  puo'  chiedere  al
          sostituto di tenere  conto  anche  dei  redditi  di  lavoro
          dipendente, o assimilati a  quelli  di  lavoro  dipendente,
          percepiti nel corso di precedenti rapporti intrattenuti.  A
          tal  fine  il  sostituito  deve  consegnare  al   sostituto
          d'imposta, entro il 12 del  mese  di  gennaio  del  periodo
          d'imposta successivo a quello in cui sono stati  percepiti,
          la certificazione unica concernente  i  redditi  di  lavoro
          dipendente, o assimilati a  quelli  di  lavoro  dipendente,
          erogati da  altri  soggetti,  compresi  quelli  erogati  da
          soggetti  non  obbligati  ad  effettuare  le  ritenute.  La
          presente  disposizione  non  si  applica  ai  soggetti  che
          corrispondono trattamenti pensionistici. 
                5.» 
                «Art. 24 (Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di
          lavoro dipendente).  - 1. I soggetti indicati nel comma  1,
          dell'articolo  23,  che  corrispondono   redditi   di   cui
          all'articolo 47, comma 1, del testo unico delle imposte sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  devono   operare
          all'atto  del  pagamento  degli  stessi,  con  obbligo   di
          rivalsa, una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta  sul
          reddito delle persone fisiche  sulla  parte  imponibile  di
          detti redditi, determinata a norma dell'articolo 48-bis del
          predetto testo unico.  Nel  caso  in  cui  la  ritenuta  da
          operare sui predetti redditi non trovi capienza, in tutto o
          in  parte,  sui  contestuali  pagamenti   in   denaro,   il
          sostituito e'  tenuto  a  versare  al  sostituto  l'importo
          corrispondente all'ammontare della ritenuta. Si  applicano,
          in quanto compatibili, tutte le disposizioni  dell'articolo
          23 e, in particolare,  i  commi  2,  3  e  4.  Sulla  parte
          imponibile dei redditi di cui  all'articolo  16,  comma  1,
          lettera c),  del  medesimo  testo  unico,  la  ritenuta  e'
          operata a titolo di acconto nella misura del 20 per cento. 
                1-bis. Sulla parte imponibile  dei  compensi  di  cui
          all'articolo 48-bis, comma 1,  lettera  d-bis),  del  testo
          unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  e'
          operata una ritenuta  a  titolo  d'imposta  con  l'aliquota
          prevista per il  primo  scaglione  di  reddito,  maggiorata
          delle addizionali vigenti. 
                1-ter Sulla  parte  imponibile  dei  redditi  di  cui
          all'articolo 47, comma 1, lettera c-bis), del  testo  unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  in
          materia  di  redditi  assimilati   a   quelli   di   lavoro
          dipendente, corrisposti  a  soggetti  non  residenti,  deve
          essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura
          del 30 per cento. 
                1-quater. Sulla parte  imponibile  delle  prestazioni
          pensionistiche complementari di cui all'articolo 50,  comma
          1, lettera h-bis) del TUIR  e'  operata  una  ritenuta  con
          l'aliquota stabilita dagli articoli 11  e  14  del  decreto
          legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. 
                2.»